La sussistenza dell'organo di controllo nelle srl non è più condizionata dall'entità del capitale sociale. Il decreto competitività, infatti, ha eliminato il collegamento tra l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e la misura del capitale sociale, con effetto dal 25.06.2014.
Questo dovrebbe comportare una riduzione della presenza dell'organo di controllo nelle srl, e una diminuzione di costi per le piccole-medie imprese.
E' necessario tuttavia verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto è possibile che in esso sia esplicitamente previsto l'obbligo di nomina nel caso di raggiungimento o superamento del capitale minimo previsto per una S.p.A. In tal caso l'obbligo di nomina resta.
Un'altra questione che ora interessa molti è la "gestione" dell'organo di controllo in carica, in quelle società in cui sindaci e revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del capitale sociale. Tali soggetti possono essere revocati, senza dover attendere la fine del loro mandato, con una delibera dell'assemblea dei soci che, nel caso dei sindaci/collegio sindacale, richiede l'approvazione anche del Tribunale.